L’INPS con Circolare n. 116 del 2 ottobre 2020 ha fornito le istruzioni operative per la fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli,  da utilizzare per astenersi dal lavoro, durante il periodo di quarantena del figlio convivente minore di anni quattordici, disposta dalla ASL territorialmente competente per territorio, in caso di pericolo di contagio verificatosi all’interno della scuola. (vedi Bollettino ENS Ed. Speciale n 16/2020)

Il congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli :

- spetta ai genitori (anche adottivi o affidatari) lavoratori dipendenti del settore privato e del settore pubblico; non spetta ai lavoratori autonomi, ai co.co.co ed ai professionisti; 
- il congedo non può essere fruito dai genitori in smart working (o cosiddetta modalità lavoro agile); 
- il congedo può essere fruito da uno solo dei genitori conviventi con il figlio,  

oppure da entrambi i genitori, ma non negli stessi giorni; 

il congedo spetta per periodi di quarantena scolastica dei figli tra il 9 settembre 2020 e il 31 dicembre 2020
- il congedo può essere richiesto per tutto il periodo di quarantena o per una parte dello stesso; 
- per i giorni di congedo fruiti è riconosciuta al genitore un’indennità pari al 50% della retribuzione.

I DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO DEVONO PRESENTARE LA DOMANDA ONLINE ALL'INPS 
I DIPENDENTI DEL SETTORE PUBBLICO DEVONO PRESENTARE LA DOMANDA ALLA PROPRIA AMMINISTRAZIONE (non devono presentare domanda all'Inps).

Per ulteriori dettagli specifici si allega il testo completo della Circolare INPS n 116/2020.
pdfCircolare_INPS_n._116_del_02-10-2020.pdf

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